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Dignità
Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Il diritto di cui all’articolo 4 corrisponde a quello garantito dall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica: `Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.`. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, esso ha pertanto significato e portata identici a quelli del suddetto articolo.