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Italy / Constitutional Court / 182/2020

Question raised by the Court of Cassation to the Court of Justice of the European Union through the intercession of the Italian Constitutional Court (Art. 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union)
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Constitutional Court
Typ
Decision
Decision date
08/07/2020
  • Italy / Constitutional Court / 182/2020
    Key facts of the case:
    The Court of Cassation questioned the constitutional legality of Art. 1.125 of the Law No. 190 of 23 December 2014 and of Art. 74 of the Legislative Decree No. 151 of 26 March 2001, since these dispositions establish that third-country citizens willing to apply for the birth allowance (assegno di natalità) and the maternity allowance (assegno di maternità) must hold a EU long-term residence permit. These welfare provisions are therefore accessible only to Italian citizens, EU citizens and third-country citizens holding this kind of residence permit.
     
    Key legal question raised by the Court:
    According to the Court of Cassation the above-mentioned dispositions introduce an illegitimate discrimination among third-country citizens, giving a reduced share of their entitlement to relevant welfare provisions. According to the complying Court, these dispositions might violate several EU Charter dispositions, namely Art. 20, 22, 24, 33 and 34, as well as some Constitution’s dispositions, namely Art. 3, 31, 117.1.
     
    Outcome of the case:
    The Constitutional Court accepted the Court of Cassation’s argumentation and accepted to raise the following interpretative question to the EU Court of Justice (the case was registered as C-350/20, information available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62020CN0350). Namely, the Court of Justice is requested to explain whether Art. 34 of the EU Charter must be interpreted as to include the birth allowance and the maternity allowance, according to Art. 3.1 (b)(j) of the Regulation No. 883/2004/EC.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    “3.1 Questa Corte ha ribadito anche di recente la propria competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i princìpi enunciati dalla Carta. Quando è lo stesso giudice rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme della Carta, questa Corte non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i princìpi costituzionali e le garanzie sancite dalla Carta. L’integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, «un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) […] questa Corte […] esperisce il rinvio pregiudiziale «ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all’esito di tale valutazione, dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes»”

    “3.2 Questa Corte ravvisa, infatti, una connessione inscindibile tra i princìpi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici. Spetta dunque a questa Corte salvaguardarli in una prospettiva di massima espansione” “6.1.– La Corte di cassazione ha evocato, tra le molteplici previsioni della Carta, anche l’art. 34. Quest’ultimo garantisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità (paragrafo 1), e il diritto di «[o]gni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione […] alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali», in conformità alle previsioni del diritto dell’Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali (paragrafo 2)” “6.3.– Quanto alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, essa interviene a estendere tali prestazioni agli stranieri titolari del permesso unico di lavoro. 6.3.1.– Tale direttiva ha quale base giuridica l’art. 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE e deve essere ricondotta all’art. 34 della Carta. Essa – […] «non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo», in quanto tali cittadini, muniti di un tipo specifico di permesso di soggiorno, possono rivendicare uno «status più privilegiato»” “7.1.– Occorre chiedere alla Corte di giustizia se l’art. 34 della Carta debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l’assegno di natalità e l’assegno di maternità […] e se, pertanto, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

    “3.1 Questa Corte ha ribadito anche di recente la propria competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i princìpi enunciati dalla Carta. Quando è lo stesso giudice rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme della Carta, questa Corte non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i princìpi costituzionali e le garanzie sancite dalla Carta. L’integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, «un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) […] questa Corte […] esperisce il rinvio pregiudiziale «ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all’esito di tale valutazione, dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes»”

    “3.2 Questa Corte ravvisa, infatti, una connessione inscindibile tra i princìpi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici. Spetta dunque a questa Corte salvaguardarli in una prospettiva di massima espansione” “6.1.– La Corte di cassazione ha evocato, tra le molteplici previsioni della Carta, anche l’art. 34. Quest’ultimo garantisce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, come quella per la tutela della maternità (paragrafo 1), e il diritto di «[o]gni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione […] alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali», in conformità alle previsioni del diritto dell’Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali (paragrafo 2)” “6.3.– Quanto alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, essa interviene a estendere tali prestazioni agli stranieri titolari del permesso unico di lavoro. 6.3.1.– Tale direttiva ha quale base giuridica l’art. 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE e deve essere ricondotta all’art. 34 della Carta. Essa – […] «non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo», in quanto tali cittadini, muniti di un tipo specifico di permesso di soggiorno, possono rivendicare uno «status più privilegiato»” “7.1.– Occorre chiedere alla Corte di giustizia se l’art. 34 della Carta debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l’assegno di natalità e l’assegno di maternità […] e se, pertanto, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”