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Cittadinanza
Articolo 44 - Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite nei due articoli menzionati.
Article 11 (1) Everyone has the right of Petition. Article 11 (2) Petitions may emanate under a joint name only from legally recognized bodies or associations.